Il Broker assicurativo è un libero professionista che ascolta le esigenze del cliente per offrire la migliore soluzione disponibile sul mercato, al prezzo più vantaggioso.
L’agente assicurativo è legato ad un’unica Compagnia alla quale deve rispondere. Il broker può fare affidamento su una serie di Compagnie di Assicurazione partners. Ciò comporta che l’Agente è portato a fare l’interesse della propria Compagnia, mentre il broker non risulta vincolato da impegni di sorta con le Compagnie. Il suo compito consiste nell’individuare le esigenze del cliente e rintracciare nel mercato assicurativo la migliore combinazione di prezzo/condizioni.
Nessun onere economico grava sul cliente in quanto l’attività del broker è remunerata dalle provvigioni che esso percepisce dalle Compagnie di Assicurazioni presso le quali colloca i vari rischi.
Le polizze hanno effetto dalle ore 24 del giorno definito nel contratto, a meno che non sia stata preventivamente concordata un’ora diversa. La garanzia comunque non è operante, fino al pagamento del premio dovuto alla Compagnia di Assicurazioni, salvo che non se ne abbia avuta conferma, corredata con la precisazione scritta che essa è” valida ed operante, a tutti gli effetti, anche se il pagamento del premio non è ancora stato effettuato”. Alcune polizze prevedono periodi di carenza nella effettiva entrata in vigore delle garanzie. Le Compagnie usano questi sistemi per proteggersi contro eventuali abusi.
Le polizze, in genere, hanno validità anche per i 15 giorni successivi alla scadenza, anche in caso di mancato pagamento del premio di rinnovo. Se l’assicurato non paga entro questi 15 giorni, la copertura è sospesa (cioè non opera per i sinistri che dovessero successivamente accadere) dalle ore 24 del 15° giorno alle ore 24 del giorno in cui il premio viene pagato. In caso di mancato pagamento del premio, la compagnia ha 6 mesi di tempo per agire per vie legali contro l’assicurato. Se lascia trascorrere tale periodo, resta fermo il suo diritto a pretendere il pagamento (anche se la copertura nel frattempo non ha operato), ma il contratto si scioglie automaticamente. Se invece agisce nei 6 mesi, resta in vigore il rapporto contrattuale, e pertanto l’assicurato continuerà a essere obbligato a pagare anche gli eventuali premi successivi. Il diritto della compagnia a riscuotere il premio si prescrive definitivamente dopo 1 anno.
Fino al 2012 molti contratti assicurativi RC Auto e RC Moto contenevano una clausola detta di Tacito Rinnovo che prevedeva il rinnovo automatico della polizza per altri 12 mesi. L’assicurato poteva opporsi a tale rinnovo chiedendo la disdetta del contratto con una comunicazione da inviare alla Compagnia assicurativa almeno 15 giorni prima della scadenza della polizza. Con l’introduzione del Decreto Sviluppo Bis, dal 1° gennaio 2013 il tacito rinnovo è stato abolito al fine di facilitare l’assicurato che vuol cambiare compagnia per ottenere condizioni contrattuali più favorevoli per il proprio profilo risparmiando sul costo del premio assicurativo. Quindi il tacito rinnovo non è più applicabile ai nuovi contratti RC.
Significa che tutto ciò che non è espressamente escluso nella polizza è assicurato. La formula "All Risk" è una lista certa di esclusioni che tiene assicurato tutto il resto: questo rende più chiaro e trasparente il contratto. Nelle polizze All Risks va allora prestata massima attenzione alle esclusioni di polizza e ai limiti posti per alcune garanzie in termini di indennizzo massimo, franchigie e scoperti.
Il grande vantaggio di stipulare una polizza “All Risks” è che è onere dell'assicuratore dimostrare che l'evento è escluso dalla copertura. Inoltre l’assicurato ogni qual volta acquisisce un incarico di qualunque entità o natura (purché rientri fra le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione) non deve rivedere l’elenco delle attività coperte o meno dalla sua polizza.
La formula assicurativa “Claims Made” tiene coperte tutte le richieste di risarcimento presentate per la prima volta, durante la validità della polizza, indipendentemente dalla data di insorgenza del possibile danno.
Dipende dalla retroattività indicata in polizza e dal fatto che non risulti che la richiesta di risarcimento sia già stata avanzata all’assicurato oppure che esista una circostanza nota dalla quale l’assicurato poteva sicuramente evincere il sorgere del contenzioso. Nel questionario da compilare prima della stipula della polizza, è infatti espressamente richiesta la dichiarazione di non esser a conoscenza di circostanze o richieste di risarcimento.
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