Il DL Frodi approvato dal governo Draghi ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Lo stesso Decreto ha anche introdotto l’obbligo di acquisire il visto di conformità in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura esercitata a fronte degli altri bonus casa diversi dal 110%.
L’ articolo 1 del Decreto – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità – contiene le disposizioni che rafforzano le misure a presidio della fruizione di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi.
Interviene sull’articolo 119 del DL Rilancio, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Interviene anche sull’articolo 121 del DL Rilancio. Estende l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ovvero agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Pertanto invitiamo tutti i commercialisti che si occupano di tali attività a verificare che la propria Polizza di RC Professionale preveda la copertura per visto di conformità, e a contattarci in caso di dubbi o copertura non operante.